regolamento

In vigore dal 1° Gennaio 1994 per l’esercizio della pesca nelle acque dell’A.L.P.D.

art. 1 – Indicazioni Ufficiali Della Riserva In Uso di Gestione All’A.L.P.D.

Riva Destra del Fiume Adda: dalle Due acque sino al Traliccio ex Sleg. Riva Sinistra del Fiume Adda: dalle Due Acque al Ponte di Lodi più due mortizze. Mortizza 1: sulla strada a sinistra che porta al Centro Ricreativo del Belgiardino (A.D.D.A) Mortizza 2: detta di Ronchetti.

art. 2 – Natura e testo dell’avviso posto su paletti lungo le rive della riserva

Cartelli segnaletici sono in opera lungo tutto il perimetro della riserva, compreso le morte e mortizze, con la scritta: ASS. LOD. PES. DIL. – riserva di pesca art. 33 Legge 1604/1931

art. 3 – Attrezzi

I Soci hanno diritto di pescare dalla riva con canna con o senza mulinello, nonché con la bilancia a mano con i piedi all’asciutto. Con natante purché appoggi con una estremità alla riva, consentito solo con la canna con o senza mulinello. Tutti i soci dovranno rispettare i regolamenti ed i divieti Regionali e Provinciali e le leggi vigenti

art. 4 – Orario di pesca.

La Pesca si può effettuare tutti i giorni nel seguente orario:

Da un’ora prima dell’alba sino ad un’ora dopo il tramonto.
E’ consentita la pesca con la canna anche in notturna, per la cattura dell’anguilla solo dalla riva
E’ severamente vietata la pesca di notte sul natante

art. 5 – Norme di pesca dalle rive del fiume Adda (Riserva A.L.P..D)

La pesca si effettua sul Fiume Adda dalla località denominata Due Acque e sino al Traliccio ex Sleg sulla riva destra e sulla riva sinistra dalla località “Due Acque” fino al Ponte di Lodi.

art. 6 – Norme di pesca con natante

La pesca con natante può essere effettuata dalla località denominata Due Acque fino al Traliccio ex Sleg su tutta la lunghezza del fiume, purché il natante sia, ancorato e con una estremità appoggi alla riva. E’ consentita la pesca anche nel tratto dal Traliccio ex Sleg fino al Ponte di Lodi dal centro del fiume alla riva sinistra. I Soci con natante potranno trasportare persone. E’ pacifico che queste persone trasportate non usino attrezzi atti alla pesca senza il regolare tesserino associativo. In caso contrario il Socio si renderà partecipe dell’infrazione e si esporrà a sanzioni da parte del Consiglio Direttivo.

art. 7 – Divieti assoluti per tutti i soci nell’attività di pesca

a) Abbandonare esche, pesce e rifiuti a terra, lungo i corsi e gli ehi d’acqua e nelle loro adiacenze.
b) Usare attrezzature radenti il fondo durante il periodo di divieto di pesca di salmoni ed altri timallidi.
c) Manovrare paratie a scopo di pesca. d) Detenere esche e pasture sul luogo di pesca ove ne sia vietato l’uso.
e) Altri divieti particolari possono essere disposti dalla Regione e dalla Provincia anche per periodi limitati, su conforme parere del Centro di Ricerche Idrologiche.

art. 8 – Organi di sorveglianza

Il Socio è obbligato ad esibire, senza alcuna resistenza. la Licenza Governativa e la Tessera Sociale ai Pubblici Ufficiali addetti alla sorveglianza. Ogni Socio, in regola con il tesseramento, può esercitare la sorveglianza nella nostra riserva. come previsto dallo Statuto.

art. 9 – Tessera Sociale

La Tessera Sociale deve sempre accompagnare il Socio nella pratica della pesca nella nostra riserva. La tessera è strettamente personale e scade ogni anno il 31 Dicembre.

N.B. Le Leggi Provinciale e Regionali vigenti nel settore della pesca devono essere rispettate anche se non espressamente citate da questo regolamento.